Provvedimento attuativo AdE 3 Marzo 2021 – approfondimento

Qui alcuni commenti al provvedimento pubblicato in data 3 marzo che esplicita le modalità di esercizio dell’opzione prevista dal dall’Art 1, comma 50 della recente Legge di Bilancio.

1)      Sul tema del requisito AIRE il provvedimento sembra limitarsi a riprendere alla lettera il testo contenuto nella norma di primo livello. Come Gruppo Controesodo, avevamo caldeggiato un’interpretazione estensiva, coerente con l’evoluzione e lo stato della normativa attuale che, con il comma 5-ter dell’art. 16 d.lgs 147/15, riconosce l’agevolazione anche in mancanza dell’iscrizione AIRE, e che inoltre eviterebbe di discriminare, in situazioni oggettivamente identiche, i cittadini italiani rispetto ai cittadini UE. Stiamo facendo alcune valutazioni se sia necessaria e fattibile una modifica alla normativa di primo livello. Al momento il quadro non è definito e le specifiche situazioni personali meritano di essere approfondite anche su base individuale

2)      Sul tema delle tempistiche per l’esercizio dell’opzione il paragrafo 1.4 parla del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione. Il “primo periodo” è quello a cui i beneficiari delle agevolazioni hanno diritto indipendentemente dal possesso dei requisiti per accedere alle misure sul radicamento, ossia il periodo base di agevolazione. Ad esempio, per chi è rientrato nella prima metà del 2017, il primo periodo termina con l’anno fiscale 2021, quindi l’opzione dovrà essere esercitata entro il 30 giugno del 2022

3)      Sul tema del calcolo dell’importo una tantum da versare, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito in questa sede (link Telefisco) che il reddito di riferimento da considerare è quello lordo prima dell’abbattimento previsto dall’agevolazione

4) I beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti che alla data del 31.12.2019 fruiscono del regime agevolativo dell’art.16 D.Lgs.147/2015, e che al momento dell’esercizio dell’opzione integrano quanto previsto quale indice di radicamento (acquisto abitazione o figli). Sono inclusi i soggetti che nel 2016 o 2017 hanno esercitato l’opzione prevista dal comma 4, art. 16 per diventare beneficiari del regime in oggetto, in quanto appunto in seguito a tale opzione sono diventati beneficiari

5)      Sul tema del codice tributo, abbiamo chiesto delucidazioni all’Agenzia per capire le tempistiche di quando verrà pubblicato

 

Vi terremo, come sempre, aggiornati

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