ODG al DL Bollette – ulteriori misure per incentivare i rientri e sostenere la natalità (Centemero)

In sede di conversione in Legge del DL Bollette, è stato approvato alla Camera un ODG a firma Centemero (Lega) che impegna il Governo a valutare ulteriori misure per incentivare il rientro di lavoratori dall’estero, anche e soprattutto nell’ottica di contrastare il calo demografico e sostenere la natalità.

Si tratta di un atto di indirizzo importante, che si inserisce nel contesto del dibattito scaturito anche dal nostro recente sondaggio e che ha già portato a proposte di modifiche normative. Siamo fiduciosi che possa concretizzarsi presto in un prossimo provvedimento.

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/1060-AR/34&ramo=C&leg=19

TESTO ODG

La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca, tra l’altro, misure di sostegno economico per le famiglie nell’attuale contesto di innalzamento dei costi energetici, nonché alcune disposizioni agevolative di carattere tributario;
l’esigenza di mettere in atto politiche economiche a favore dei nuclei familiari emerge anche dalla drastica inversione della curva demografica nel nostro Paese, come confermato dagli ultimi dati Istat: al 31 dicembre scorso la popolazione residente risulta inferiore di circa 179 mila unità rispetto all’inizio dell’anno, con un rilevante calo del tasso di natalità;
oltre alla diminuzione del numero delle nascite e al conseguente innalzamento dell’età media della popolazione, in Italia si registra anche un’elevata tendenza all’emigrazione: secondo un recente rapporto del- l’AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, gli emigrati italiani nel mondo al 1° gennaio 2022 sono 5.806.068, un dato in continua crescita negli ultimi anni (+6 per cento rispetto al 2019);
il contesto sociale sopra descritto pone l’obiettivo di contrastare tali tendenze di lungo periodo con politiche di sostegno alla natalità e alla genitorialità, che possano favorire anche il rientro in Italia di numerosi lavoratori operanti all’estero;
proprio in materia di rientro dei lavoratori, infatti, come già dimostrato da precedenti interventi normativi messi in atto dalla Lega, la previsione di un regime di tassazione agevolata rappresenta un’efficace risposta: si pensi, ad esempio, alle misure incentivanti per i lavoratori altamente qualificati, docenti e ricercatori previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto «decreto Crescita»), che hanno determinato un sensibile aumento del numero di lavoratori italiani rientrati nel nostro Paese,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di incentivare, mediante l’introduzione di ulteriori misure di maggior favore, il rientro di lavoratori italiani all’estero
, sulla falsariga di quanto previsto nel decreto-legge n. 34 del 2019 citato in premessa, anche nell’ottica di contrastare il calo demografico e sostenere la natalità.
9/1060-AR/34. Centemero.

18 Maggio 2023

Interrogazione parlamentare – esercizio dell’opzione da parte di docenti o ricercatori

Trovate qui la risposta ad un’interrogazione parlamentare dell’ On.le Ungaro (IV), che ha chiesto chiarimenti al MEF in merito all’esercizio dell’opzione per le misure sul radicamento da parte dei docenti o ricercatori, in possesso dei requisiti richiesti, ma che abbiano terminato il periodo agevolato nel 2019 o nel 2020. Ricordiamo infatti che l’AdE, nel provvedimento del 31 Marzo 2022, ha espressamente trattato soltanto il caso di coloro che hanno concluso il periodo agevolato al 31.12.2021

l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che è in fase di ultimazione la predisposizione di un documento di prassi, che sarà a breve pubblicato, con il quale saranno forniti i chiarimenti interpretativi richiesti.

Interrogazione On.le Ungaro

Seminario CGIE – INCENTIVI DI RIENTRO: COSA SONO, PER CHI SONO, COSA MIGLIORARE

Abbiamo partecipato come relatori, su invito del CGIE,  al seminario:

Seminario di Palermo – « INCENTIVI DI RIENTRO: COSA SONO, PER CHI SONO, COSA MIGLIORARE » | Facebook

tenuto nell’ambito del  « Corso per la partecipazione giovanile emigrata » organizzato dalla Commissione “Nuove migrazioni e generazioni nuove” del CGIE.

Nel seminario abbiamo parlato sulla normativa per l’attrazione del capitale umano in Italia, con cenni alle evoluzioni nel tempo delle principali norme, alla stato attuale e vigente, alle ultime novità e alle principali criticità aperte.

Ringraziamo la Dott.ssa Maria Chiara Prodi, presidente della VII Commissione CGIE, per l’invito.

Webinar: LE AGEVOLAZIONI PER IL CONTROESODO E LE MISURE PER IL RADICAMENTO

WEBINAR

LE AGEVOLAZIONI PER IL CONTROESODO DEL CAPITALE UMANO E LE MISURE PER IL RADICAMENTO:
NOVITÀ E PROSPETTIVE

Venerdì 14 Maggio 2021 ore 15.00

Gli incentivi fiscali per l’attrazione del Capitale Umano hanno visto diverse innovazioni, culminate con il DL Crescita del 2019 che li ha potenziati e ha introdotto l’esplicito obiettivo di favorire il radicamento permanente. La recente Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’accesso alle misure per il radicamento anche ai lavoratori rientrati dall’estero prima del 2020.
Qual è l’attuale quadro normativo? Cosa si può fare per massimizzare l’efficacia di queste norme? Durante il webinar si cercherà di dare risposta a questi interrogativi.

15.00 APERTURA

Michele Valentini, Gruppo Controesodo
Francesco Rossi, Gruppo Controesodo

Antonio Longo, Avvocato – DLA Piper

On.le Andrea Giarrizzo, M5S
Commissione Attività Produttive Camera
dei Deputati, On.le Roberta Alaimo, M5S
Commissione Affari Costituzionali Camera
dei Deputati
Firmatari emendamento L.Bilancio 2021

16.00 Q&A

16.15 CHIUSURA

La partecipazione è gratuita previa registrazione Online

 

Provvedimento attuativo AdE 3 Marzo 2021 – approfondimento

Qui alcuni commenti al provvedimento pubblicato in data 3 marzo che esplicita le modalità di esercizio dell’opzione prevista dal dall’Art 1, comma 50 della recente Legge di Bilancio.

1)      Sul tema del requisito AIRE il provvedimento sembra limitarsi a riprendere alla lettera il testo contenuto nella norma di primo livello. Come Gruppo Controesodo, avevamo caldeggiato un’interpretazione estensiva, coerente con l’evoluzione e lo stato della normativa attuale che, con il comma 5-ter dell’art. 16 d.lgs 147/15, riconosce l’agevolazione anche in mancanza dell’iscrizione AIRE, e che inoltre eviterebbe di discriminare, in situazioni oggettivamente identiche, i cittadini italiani rispetto ai cittadini UE. Stiamo facendo alcune valutazioni se sia necessaria e fattibile una modifica alla normativa di primo livello. Al momento il quadro non è definito e le specifiche situazioni personali meritano di essere approfondite anche su base individuale

2)      Sul tema delle tempistiche per l’esercizio dell’opzione il paragrafo 1.4 parla del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione. Il “primo periodo” è quello a cui i beneficiari delle agevolazioni hanno diritto indipendentemente dal possesso dei requisiti per accedere alle misure sul radicamento, ossia il periodo base di agevolazione. Ad esempio, per chi è rientrato nella prima metà del 2017, il primo periodo termina con l’anno fiscale 2021, quindi l’opzione dovrà essere esercitata entro il 30 giugno del 2022

3)      Sul tema del calcolo dell’importo una tantum da versare, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito in questa sede (link Telefisco) che il reddito di riferimento da considerare è quello lordo prima dell’abbattimento previsto dall’agevolazione

4) I beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti che alla data del 31.12.2019 fruiscono del regime agevolativo dell’art.16 D.Lgs.147/2015, e che al momento dell’esercizio dell’opzione integrano quanto previsto quale indice di radicamento (acquisto abitazione o figli). Sono inclusi i soggetti che nel 2016 o 2017 hanno esercitato l’opzione prevista dal comma 4, art. 16 per diventare beneficiari del regime in oggetto, in quanto appunto in seguito a tale opzione sono diventati beneficiari

5)      Sul tema del codice tributo, abbiamo chiesto delucidazioni all’Agenzia per capire le tempistiche di quando verrà pubblicato

 

Vi terremo, come sempre, aggiornati

ODG Ungaro alla votazione della L.Bilancio 2021

L’On.le Massimo Ungaro (IV) ha presentato un Ordine del giorno alla conversione del d.l. Bilancio 2021, per impegnare il Governo a valutare l’opportunità di estendere le misure sul radicamento ad alcune ulteriori categorie di soggetti quali docenti, ricercatori, lavoratori impatriati e tutti coloro che hanno deciso di scommettere nuovamente sull’Italia.

Qui il testo dell’ODG

Approvato emendamento Giarrizzo alla Legge di Bilancio 2021 – estensione delle misure sul radicamento

Approvato emendamento Giarrizzo alla Legge di Bilancio 2021 – estensione delle misure sul radicamento ai lavoratori altamente qualificati rientrati pre-2020

20 Dicembre 2020

Il Gruppo Controesodo apprende con grande soddisfazione l’approvazione in Commissione Bilancio alla Camera di un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 che estende ai lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 l’accesso alle misure di incentivo al “radicamento permanente” in Italia previste dal DL Crescita.

Si va a rimuovere una situazione che li penalizzava fortemente rispetto ai soggetti rientrati a partire dal 2020, e che rischiava quindi di innescare un nuovo esodo di capitale umano giovane e altamente qualificato, con un profilo internazionale e un bagaglio di competenze e professionalità cruciali per la ripartenza del Paese.

Come Gruppo Controesodo abbiamo lavorato fortemente negli ultimi due anni per portare questo tema all’attenzione del Governo e delle Istituzioni. Siamo lieti che sia stato trovato lo spazio nella Legge di Bilancio per dare un segnale lungimirante, un investimento sul futuro.

Ringraziamo particolarmente l’On.le Andrea Giarrizzo (Movimento 5 Stelle) in qualità di proponente e primo firmatario dell’emendamento, e il suo Gruppo per avere portato avanti con convinzione e determinazione questa misura, che ha poi trovato ampio supporto fra tutte le forze politiche di maggioranza (IV, PD, LEU) e opposizione portando alla sua approvazione in Commissione.

L’emendamento è stato sottoscritto anche dall’On.le Massimo Ungaro (IV), che in questi mesi si è fatto promotore di diverse iniziative per accogliere la nostra istanza. Fondamentale anche il supporto che è arrivato dalla Presidenza della Commissione e dai Relatori.

Ringraziamo tutti i parlamentari ed esponenti del Governo che hanno aiutato a conseguire questo risultato. Siamo fiduciosi che come Gruppo Controesodo continueremo a collaborare prossimamente su iniziative di interesse strategico per il Paese.

Qui il testo completo del comunicato e dell’emendamento.

https://www.gruppocontroesodo.it/wp-content/uploads/2020/12/Comunicato.pdf

Gruppo Controesodo

Calcola il valore degli incentivi fiscali

Abbiamo predisposto una utility che consente di calcolare il risparmio fiscale ottenibile grazie alle agevolazioni per il rientro del capitale umano. Poter quantificare con precisione il valore degli incentivi fiscali è estremamente importante per chi considera un rientro in Italia e pianifica una scelta di vita importante a lungo termine.

Il calcolatore è accessibile all’interno dell’area riservata agli utenti registrati al sito.
https://www.gruppocontroesodo.it/calcola-gli-incentivi/

Copre per il momento il caso dei lavoratori dipendenti. Lavoreremo per estenderlo anche al caso dei ricercatori.

Il calcolo per lavoratori autonomi o titolari di reddito d’impresa presenta invece elementi variabili caso per caso, quindi abbiamo preferito non esporre stime che rischierebbero di risultare imprecise. Al bisogno possiamo aiutarvi con  una consulenza specifica per questi casi.

Gruppo Controesodo

Rientri Aprile-Giugno 2019: agevolazioni ancora non accessibili

Il Governo, incredibilmente, nega la fruizione delle agevolazioni potenziate a chi è rientrato fra il 30 Aprile e il 1 Luglio 2019.

Risulta dalla risposta all’interrogazione parlamentare di cui sotto trovate il resoconto.

Link all’interrogazione

Ennesima assurdità, nata dall’incapacità di riconoscere il valore di eliminare tout court la discriminazione verso tutte le persone rientrate pre-2020, che ha partorito una nuova incertezza normativa.

A nostro avviso, chi si trova in questa situazione può comunque intraprendere dei passi concreti per farsi riconoscere il diritto alle agevolazioni maggiorate.

Qui di seguito i dettagli dell’interrogazione.

Interrogazione

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https://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2020-08-11/impatriati-bonus-maggiorati-legati-un-dm-mef-194720.php?uuid=ADSW41i

La risposta del 28 luglio all’interrogazione parlamentare della Commissione Finanze della Camera conferma che il bonus fiscale “maggiorato” fino al 90% per 10 anni, per i lavoratori impatriati trasferiti in Italia nel 2019, non è accessibile legittimamente (e quindi neppure in dichiarazione) senza l’emanazione del Decreto attuativo dell’Economia e delle Finanze.

Per inquadrare correttamente la risposta fornita dal Mef è opportuno riassumere la complessa situazione creatasi dopo l’entrata in vigore del Dl n. 124/2019. Va ricordato che alla fine dell’aprile 2019 il Dl n. 34/2019 aveva esteso la platea dei lavoratori che potevano accedere al bonus fiscale per i cosiddetti “impatriati”. L’articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015 era stato riformulato richiedendo quale requisito, accanto a quello – rimasto immutato e alternativo – per laureati del comma 2, che i lavoratori avessero risieduto all’estero nei 2 (e non più 5) periodi d’imposta precedenti “l’impatrio” in Italia e non era più necessario che il soggetto impatriato riscoprisse ruoli direttivi ovvero fosse dipendente di una società italiana o distaccato in Italia da un gruppo internazionale. Inoltre, la fruizione del beneficio veniva garantita anche a chi era rimasto formalmente residente in Italia, ma che, secondo i criteri della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, veniva considerato residente dell’altro Stato contraente.

Le modifiche del decreto Crescita avevano anche ridotto l’imponibile fiscale con uno sconto del 70% (in luogo del 50), arrivando fino al 90% per gli impatriati trasferiti in una delle 8 regioni italiane del mezzogiorno; il bonus inoltre era stato esteso di altri 5 anni (con sconto dell’imponibile al 50%) o per lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, o in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia al massimo 12 mesi prima del trasferimento. La riduzione dal sesto al decimo anno veniva poi portata al 90% per gli impatriati con non meno di 3 figli minorenni o a carico.

Mentre secondo il decreto Crescita le nuove norme dovevano essere applicate ai soggetti fiscalmente residenti in Italia dal 2020, il collegato fiscale alla manovra (Dl n. 124/2019) ne ha anticipato la decorrenza dall’anno d’imposta 2019, ma solo per coloro che avevano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile al 3 luglio 2019.

L’interrogazione alla Commissione Finanze, oltre a sottolineare l’evidente discriminazione patita da chi si era trasferito in Italia prima del 30 aprile 2019, chiedeva che venisse chiarito quando verrà emanato il decreto del Mef che dovrà illustrare i criteri di accesso al fondo Contro-Esodo, dotato di appena 3 milioni a partire dal 2019. La risposta del Ministero riconosce che l’importo stanziato coprirà i maggiori costi (cioè il 20%) derivanti dall’incremento dell’agevolazione fiscale nel primo quinquennio e dall’intero importo della riduzione (pari al 50%) dell’imponibile fiscale per l’eventuale secondo quinquennio e ammette le difficoltà di conciliare la contenuta dote finanziaria della norma di fine 2019 con le incognite, per ciascuno dei futuri richiedenti, che potranno ad esempio arrivare ad avere 3 figli nel corso del primo quinquennio di residenza in Italia, aumentando così il peso del beneficio senza possibilità di monitoraggio preventivo.

Impatriati e dichiarazioni di asset all’estero

Pubblichiamo il testo di un approfondimento di interesse per chi si trasferisce in Italia, mantenendo attività e investimenti all’estero.

Il tema è complesso anche per la (com)presenza nel nostro ordinamento di diversi regimi di attrazione, che possono prevedere obblighi diversi per la dichiarazione di attività estere. Chi avesse interesse concreto ad approfondire il tema può contattarci.

Qui il link all’articolo completo di Antonio Longo, e sotto una sintesi per chi non avesse accesso.

 

Articolo


L’articolo 4 del D.L. 167/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.
Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2%.
I suddetti obblighi di monitoraggio possono subire delle deroghe in caso di adesione a particolari regimi attrattivi per chi trasferisce la propria residenza in Italia.
In particolare, tali regimi sono:
a)     al regime ex art. 24-bis del Tuir per i “neo residenti” (c.d. regime dei “res non dom”) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi.
L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE. Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia);
b)     al regime ex art. 24-ter del Tuir previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti, i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’IVIE e dall’IVAFE, ma, a differenza dei “res non dom”, non godranno di agevolazioni per l’imposta sulle successioni e donazioni;
c)      al regime ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015 previsto per i lavoratori “impatriati” e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Per questi soggetti non si applica alcun esonero circa la compilazione del quadro RW che dovrà, quindi, essere compilato in presenza di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero.
Fonte:              Antonio Longo – “L’impatriato dichiara il conto oltrefrontiera” – Il Sole 24 Ore del 17 giugno