Impatriati e dichiarazioni di asset all’estero

Pubblichiamo il testo di un approfondimento di interesse per chi si trasferisce in Italia, mantenendo attività e investimenti all’estero.

Il tema è complesso anche per la (com)presenza nel nostro ordinamento di diversi regimi di attrazione, che possono prevedere obblighi diversi per la dichiarazione di attività estere. Chi avesse interesse concreto ad approfondire il tema può contattarci.

Qui il link all’articolo completo di Antonio Longo, e sotto una sintesi per chi non avesse accesso.

 

Articolo

L’articolo 4 del D.L. 167/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.
Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2%.
I suddetti obblighi di monitoraggio possono subire delle deroghe in caso di adesione a particolari regimi attrattivi per chi trasferisce la propria residenza in Italia.
In particolare, tali regimi sono:
a)     al regime ex art. 24-bis del Tuir per i “neo residenti” (c.d. regime dei “res non dom”) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi.
L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE. Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia);
b)     al regime ex art. 24-ter del Tuir previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti, i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’IVIE e dall’IVAFE, ma, a differenza dei “res non dom”, non godranno di agevolazioni per l’imposta sulle successioni e donazioni;
c)      al regime ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015 previsto per i lavoratori “impatriati” e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Per questi soggetti non si applica alcun esonero circa la compilazione del quadro RW che dovrà, quindi, essere compilato in presenza di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero.
Fonte:              Antonio Longo – “L’impatriato dichiara il conto oltrefrontiera” – Il Sole 24 Ore del 17 giugno

 

 

DL Crescita e controesodo: altri pasticci in vista (?) e l’incomprensibile ostilità degli uffici MEF verso gli impatriati

Il DL Crescita si avvia verso la conversione in Legge e purtroppo non abbiamo buone notizie.

Gli aggiustamenti da noi suggeriti, che miravano a correggere alcune distorsioni e situazioni discriminatorie, non sono state recepite per l’opposizione sorda, ancora una volta, dei tecnici degli uffici ministeriali (MEF).

Ma perché tanta ostilità? Francamente fatichiamo a capirlo. Sta di fatto che dal 2015 in poi abbiamo assistito ad un susseguirsi di atti che potremmo definire ostili verso tutti i lavoratori che hanno scelto di trasferire le proprie famiglie in Italia. Lo diciamo subito, non è un’ostilità politica, anzi siamo fortunati ad avere trovato ed avere attualmente degli interlocutori politici che capiscono l’importanza di questi temi e sono impegnati in prima linea.
Però di ostilità si tratta: prima l’abolizione ex-abrupto della L.238 appena prorogata, poi il cambio in corsa delle regole del D.Lgs 147/15, poi l’assurda pretesa dei conguagli retroattivi per chi aveva optato per tale regime, che fra l’altro si accaniva contro le lavoratrici donne (per memoria, leggete la storia del Gruppo).

Come è noto, abbiamo contribuito attivamente e in modo importante alla stesura delle nuove norme sull’attrazione del Capitale Umano, facendo anche tesoro degli spunti provenienti dalla Community. La prova è nel testo della PdL “Capitale Umano Italia”, a firma On.li Pagano, Centemero e altri, (qui il testo) presentata a Dicembre 2018, in cui sono confluiti molti dei temi che portiamo avanti da tempo.

Fra le altre cose, gli interventi proposti erano:

-ampliamento ed estensione delle agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia, con obiettivo il radicamento, e senza creare discriminazioni fra “impatriati di serie A e di serie B” sulla base del momento di rientro

-eliminazione del requisito dell’iscrizione Aire

-creazione di un portale per il Capitale Umano che fungesse da punto di informazione e ingresso per chi rientra in Italia

Questi tre temi sono confluiti nella bozza del Decreto Crescita, ma il testo emanato è stato modificato ad opera del MEF, con i seguenti effetti:

  1. si è introdotta un’assurda distinzione fra chi rientra nel 2020 e chi è rientrato prima, creando una disparità di trattamento insensata, e secondo alcuni incostituzionale (non lo diciamo noi, ma primari studi legali come potete leggere qui). E si badi bene che questa modifica è un atto di ostilità da parte dei tecnici MEF verso tutti i lavoratori e i soggetti rientrati, perché la Relazione Tecnica all’art.5 del Decreto è molto chiara nel ribadire (in coerenza con le valutazioni passate) che queste misure non comportano oneri negativi per il gettito fiscale

    E questo dovrebbe essere evidente, dato che stiamo parlando di gettito nuovo da parte di soggetti che non si trovavano in Italia, e che con le misure introdotte si mira a far restare permanentemente. Ma comunque, se non ci sono impatti sul gettito, perché escludere chi è già rientrato? Questa domanda la giriamo alla politica, che ci supporta e che ha questo tema a cuore, perché speriamo si faccia valere e trovi presto lo spazio per correggere questa situazione che lascia sconcertata tutta la Community
  2. Nella fretta di tagliare fuori tutti i lavoratori rientrati, il testo è stato pasticciato ed ha molte inconsistenze e incongruenze. Un esempio: sul tema Aire, abbiamo sempre sostenuto che si trattava di un requisito illogico, discriminatorio verso i cittadini Italiani, e in contrasto con le convenzioni internazionali, e proposto degli interventi semplici e lineari per aggiustare il tiro. Appelli caduti nel vuoto. Finchè non è scoppiata la polemica mediatica sul caso dei ricercatori rimpatriati e multati per l’assenza dell’iscrizione Aire. Il nostro testo è stato completamente stravolto, e invece di chiarire che si guarda la sostanza e non la forma, si introduce una sorta di “condono” per il passato, con una formulazione poco chiara, che sembra sostanzialmente dire “chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato” (secondo noi anche questa incostituzionale), salvo poi, nella fretta ripetiamo di tagliare fuori da qualsiasi agevolazione i soggetti rientrati, nel comma 2 si afferma che la misura in esame si applica solo ai soggetti che rientrano dal 2020. Quindi il condono per l’Aire c’è o non c’è? Secondo la lettera della legge, no. E allora che senso ha il comma 1, lettera d), 5-ter ? L’ ennesimo pasticcio!
  3. Si ampliano le maglie per attirare in Italia anche imprenditori e non laureati (bene), ma contemporaneamente si tagliano fuori gli studenti Italiani che completano all’estero un Master di specializzazione della durata di due anni accademici. Due anni accademici erano sufficienti per accedere ai benefici fiscali ex.dlgs 147/2015 anche se inferiori a due anni fiscali o solari. Il nuovo DL Crescita invece richiede sia per i nuovi rientri, sia per quelli già rientrati per i quali si spera nella sanatoria AIRE, che siano stati all’estero per due anni fiscali! Questa cosa, per chi è già rientrato, ma anche per chi vorrà rientrare non è sempre possibile e si corre il rischio di avere un impianto normativo che incentiva il rientro del capitale umano non qualificato a scapito di quello ultra-qualificato. Inspiegabile!

Il Gruppo Controesodo, che da anni assiste gratuitamente chi vuol rientrare o è già rientrato in Italia dall’estero, vuole e pretende di essere parte attiva del dialogo con le istituzioni su questi temi.

Ignorarci non può far altro che aumentare l’incertezza normativa e, nel lungo periodo, scoraggiare il rientro del capitale umano!

Ci appelliamo dunque alla politica affinchè ci aiuti nel dialogo con il MEF, in particolare con il Dipartimento delle Finanze, in modo da poter discutere apertamente delle problematiche di cui sopra e trovare una soluzione.

Noi siamo disponibili ad un confronto e non lo temiamo, voi lo siete ?

 

 

Comunicato stampa su Decreto Crescita

4 maggio 2019

Potenziate le agevolazioni per l’attrazione del Capitale Umano in Italia, accogliendo molte delle proposte di Gruppo Controesodo. L’Italia si dota di un dispositivo all’avanguardia in Europa per attrarre Capitale Umano.

Qualche criticità da sanare in sede di conversione, includendo le persone già rientrate nelle misure per il radicamento.

Qui il testo del Comunicato

Gruppo Controesodo

Cervelli in fuga e Brexit : attrarli e non farli scappare di nuovo

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cervelli-in-fuga-rientro-con-beffa

Articolo inchiesta dell’Avvenire in cui si parla delle opportunità da cogliere con Brexit per invertire il flusso negativo di Capitale Umano che ci affligge. Incentivi strategia utile per colmare il gap e innescare il processo, ma il  tasso di ri-espatrio è altissimo, diventa fondamentale una strategia per la retention.

 

La priorità è trattenere i talenti – intervista

Parliamo di proposte di Gruppo Controesodo per migliorare le norme sull’attrazione del capitale umano, del Decreto Crescita, di scelte di Policy e di mobilità internazionale

https://www.repubblicadeglistagisti.it/article/michele-valentini-gruppo-controesodo-senza-incentivi-gli-expat-se-ne-vanno

PdL AC 1074 – discussione in aula alla Camera

Ieri è iniziata alla Camera la discussione in Aula della PdL AC 1074 (qui il testo della PdL).

La proposta di legge contiene, nell’articolo 24, le proposte sul potenziamento degli incentivi fiscali per il rientro di lavoratori/ricercatori, in un testo speculare a quello inserito nella bozza del DL Crescita.

La diretta della discussione è visibile a questo link Segnaliamo gli interventi:

-dell’On.le Alessandro Pagano, firmatario della PdL e in particolare dell’Art.24 (minuto 4.15.30)

-dell’On.le Massimo Ungaro (minuto 3.11.28)

che come sapete fortemente sostengono le nostre istanze.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi

Il limite del 2020 è discriminatorio e controproducente – Italians

L’esempio di Claudio racconta bene la distorsione che si verrebbe a creare lasciando nel testo del DL crescita una discriminazione a sfavore di chi è già rientrato. Scrive bene Severgnini che il legislatore è stato “frettoloso”, perché altrimenti non ce lo spieghiamo. Ma questa discriminazione va rimossa.

Invitiamo tutti a ritwittare

 

Misure del DL Crescita: rimane escluso chi è rientrato prima del 2020 – chiarimento

Facciamo seguito alle numerosissime richieste che ci sono arrivate in questi giorni per chiarire quanto segue:

1) L’attuale bozza di DL Crescita prevede che il potenziamento dell’incentivo fiscale ex D.Lgs 147/2015 dal 50% al 70% e l’estensione di ulteriori cinque anni condizionata a casa/figli NON SI APPLICANO A CHI E’ RIENTRATO PRIMA DEL 2020.

2) Idem per quanto riguarda i ricercatori/docenti beneficiari del regime agevolato ex DL 31 Maggio 2010 n.78.

Questo chiaramente genera un trattamento diverso e penalizzante verso chi è già rientrato, e rischia di minare l’intento della norma di generare retention.

Stiamo cercando di portare all’attenzione della politica questa criticità.