Posso ancora optare ?

In seguito alla rimozione del conguaglio relativo al 2016, il passaggio dal regime 238 al regime del d.lgs.147/15 è divenuto molto conveniente per i lavoratori controesodati: si estendono gli incentivi fino al 2020 incluso.

Purtroppo non tutti hanno esercitato l’opzione per tempo, entro il 2 Maggio 2017.

Si può ancora optare?

Se sei un beneficiario della legge 238/10 e non hai optato per passare al regime dell’art.16 d.lgs. 147/15 entro il termine di legge, contattaci scrivendo a
info@gruppocontroesodo.it
Abbiamo individuato una possibile strada per estendere il beneficio.

Contattaci celermente, in quanto la rapidità d’azione potrebbe essere chiave per poter ancora accedere al regime dell’art. 16 d.lgs.147/15.

 

L’OPZIONE

L’opzione per passare dal regime 238 (legge Controesodo) al nuovo regime normato dall’articolo 16 del d.lgs. 147/15 è stata originariamente prevista dalla legge di stabilità 2016, e andava esercitata entro il 30 Giugno 2016. In quel momento, nessuno degli aventi diritto la esercitò, perché non era conveniente farlo. Subito dopo, il Governo cambiò le carte in tavola, andando a potenziare il nuovo regime con uno sconto fiscale salito al 50%; l’opzione era adesso vantaggiosa, ma si poteva più esercitare.

In seguito alle proteste del Gruppo Controesodo, nel decreto milleproroghe, è stata concessa una seconda ‘finestra’ temporale per optare, che si chiudeva il 2 Maggio 2017;  entro tale data bisognava comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersene.

Tutti i controesodati hanno quindi esercitato l’opzione? No, per varie ragioni. Alcuni (fuori dalla nostra community) non hanno saputo che la finestra per optare era stata riaperta. Altri non hanno potuto optare per ragioni oggettive.

Ma soprattutto molti hanno scelto di non optare a causa del problema dei conguagli retroattivi. L’ Agenzia delle Entrate ha obbligato infatti il lavoratore che decide di avvalersi del passaggio da un regime all’altro, alla restituzione al fisco della differenza fra il beneficio goduto ai sensi della Legge 238/2010 e quello previsto dal d.Lgs.147 relativamente all’anno fiscale 2016. Questo onerosissimo conguaglio retroattivo ha colpito in maniera pesante soprattutto le donne, per cui la legge 238 prevedeva un incentivo maggiore rispetto agli uomini. Si è trattato, per dare un’idea, di pagare un ammontare  equivalente a diversi mesi di salario. Comprensibilmente quindi molte persone hanno preferito rimanere nel regime della l.238, per non affrontare un elevato esborso che avrebbero recuperato lentamente nel tempo e con un margine d’incertezza. Chi non ha optato non ha più benefici fiscali dal 1 Gennaio 2018.

L’OPZIONE OGGI È INDUBBIAMENTE CONVENIENTE

La situazione è cambiata radicalmente grazie ad un emendamento – da noi fortemente caldeggiato – inserito nel collegato fiscale alla legge di stabilità 2018, che prevede che l’opzione esercitata da chi ha deciso di passare dal regime della l.238/10 a quello dell’art.16 del d.lgs. 147/15 produca effetti per il  quadriennio 2017-2020, mentre per il periodo d’imposta 2016 restano applicabili le disposizioni agevolative della legge “controesodo”: in sostanza, i conguagli retroattivi relativi al 2016 sono cancellati.

Chi ha esercitato l’opzione guadagna quindi un ulteriore sconto fiscale del 50% per altri 3 anni, fino al 2020 incluso – a fronte di un modesto conguaglio per il 2017 pari al 20%.

Contattaci per poter optare

Grazie all’esperienza maturata in questi anni e alla visibilità su centinaia di casistiche di controesodati, siamo in grado di indirizzarti verso una strategia per poter ancora esercitare l’opzione ed estendere così i benefici fiscali fino al 2020, verificando il caso specifico.